Art. 18.
(Inammissibilità delle liste e preclusione all'accesso al rimborso elettorale).

      1. Le liste o le candidature non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 in materia di rappresentanza obbligatoria dei sessi nelle liste elettorali sono comunque inammissibili.
      2. La mancata ottemperanza all'obbligo di alternanza tra candidati di sesso diverso, a partire dalla candidatura capolista, è sanzionata con la preclusione all'accesso ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 19 della presente legge.